domenica 27 ottobre 2013

STALKING: di cosa si tratta?


La situazione di stalking è costituita da 3 elementi fondamentali. Devono esistere, infatti:

1. un attore (stalker) che individua una persona nei confronti della quale sviluppa un’intensa polarizzazione ideo – affettiva.


2. una serie ripetuta di comportamenti con carattere di sorveglianza e/o di comunicazione e/o di ricerca di contatto.


3. la persona individuata dal molestatore (stalking victim) percepisce soggettivamente come intrusivi e sgraditi tali comportamenti, avvertendoli con un associato senso di minaccia e di paura.


I COMPORTAMENTI DI MOLESTIA ASSILLANTE

 
In maniera schematica, ricordando quanto detto dell’agito del molestatore assillante, i comportamenti, sebbene si presentino con maggiore frequenza in modalità mista, possono essere così classificati:
« lettere e fiori 60%

« telefonate 78%

« pedinamento 75%

« sorveglianza sotto casa 35%

« danno alla proprietà 35%

« violazione di domicilio 26%

« visita sul luogo di lavoro 40%

« appostamenti vari 40%

« minacce di violenza 76%

« violenza a terzi 6%

« violenza fisica di diversa entità 37%

« violenza sessuale 10%

« tentato omicidio 3%

« omicidio/omicidio familiare 5%

« omicidio/suicidio 5%


Come si può osservare, tale classificazione non rispecchia i criteri di ordine di frequenza, quanto quelli di gravità.

Tra i casi estremi la violenza a terzi, solitamente animali, deve essere concepita come vera e propria minaccia da non sottovalutare in quanto spesso sconfina con la possibilità omicidiaria.

IL PROFILO PSICOLOGICO DELLO STALKER:

 
La maggioranza dei comportamenti assillanti vengono messi in atto da partner o ex-partner di sesso maschile (in Italia il 70% degli stalkers è uomo), con un’età compresa tra i 18 ed i 25 anni (il 55% dei casi) quando la causa è di abbandono o di amore respinto o superiore ai 55 anni quando ci si trova di fronte ad una separazione o ad un divorzio.

Sebbene sia possibile un certo uso ed abuso di sostanze e/o di alcool, questa non risulta essere una caratteristica essenziale del quadro descrittivo del molestatore in questione.


Le cause possono essere diverse, ma spesso si traducono in casi di abbandono o di amore respinto (le vittime più giovani) o per separazione e divorzio.


L’età dei soggetti fa intendere, da un punto di vista psicologico, una personalità debole o non ancora ben formata e che, per la paura di essere abbandonati, magari come ripetizione di esperienze infantili precoci di separazioni avvenute, si lega ossessivamente a qualcuno.


COME UTILIZZARE GLI STRUMENTI LEGALI:

 
Questi consigli forniti gentilmente dal Dott. Salvadori (V. Sovrintendente della Polizia di Stato) possono risultare dei suggerimenti utili alle vittime delle molestie assillanti.

1) Rivolgersi immediatamente all'ufficio denunce della questura o del commissariato della Polizia di Stato più vicino.


2) Esporre all'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato della ricezione della denuncia, in maniera chiara ed articolata, la successione degli eventi ricordando che:

a) Se vi è stata aggressione fisica (ma anche solo verbale) che ha determinato lesioni e/o stato d'ansia, prima dell'esposizione della denuncia è necessario rivolgersi presso il pronto soccorso dell'ospedale più vicino, narrando i fatti accaduti.
Facendo ciò il medico di turno sarà obbligato a stilare un referto medico il quale, oltre a costituire una vera e propria ricezione di notizia di reato, sarà la prova della veridicità dei fatti narrati nell'esposizione della querela.


b) Se vi sono state molestie telefoniche (anche telefonate mute) ricordarsi, qualche giorno prima della denuncia, di annotare possibilmente il giorno e l'ora in cui queste sono pervenute.

c) Riportare in denuncia, con precisione ed in modo particolareggiato, tutte le frasi offensive o minacciose ricevute, ricordando che le minacce di morte, specie se profferte impugnando armi.


-d) Ricordarsi che obbligare qualcuno a fare qualche cosa che non vuole fare (esempio obbligarlo a fermarsi mentre in auto sta percorrendo una pubblica via e altre situazioni simili) integrano il reato, grave, di violenza privata.

In situazioni del genere, se possibile, è bene richiedere sul posto l'intervento di una volante (113) che procederà a cristallizzare l'evento e comunque è sempre necessario citare i testimoni presenti ai fatti.

Fonte: Polizia Postale Official Web Site Fan

La legge di riferimento :
In Italia le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di "atti persecutori" (art. 612-bis c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni)[
(fonte Wikipedia)


Riproduzione e rielaborazione a cura di 
Maria Grazia Schembri
Dottore in Psicologia
Counselor e Mediatrice di Conflitti

Cell 338 1873210
e-mail: info@famigliando.it

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